DECRETO 17 ottobre 2002

Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro.(GU n. 290 del 11-12-2002)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA

E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a modificare il limite di importo di lire 20.000.000 indicato nella stessa legge;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede una analoga procedura per modificare il limite di lire 20.000.000 indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art.1, comma 2, della stessa legge puo' essere modificato con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Ravvisata l'opportunita' di rideterminare il suddetto limite in euro 12.500;

Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. Il limite di importo di lire 20.000.000, indicato nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e nell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' determinato in euro 12.500.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

 

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti    

Il Ministro dell'interno
Pisanu    

Il Ministro della giustizia
Castelli    

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano     

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2002

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6

Economia e finanze, foglio n. 327