Decreto del Ministro del tesoro - 30.12.92

Pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 5 dell'8 gennaio 1993

Generalità

Decreto ministeriale concernente: a) modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli "standards" informatici di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, nonché agli "standards" tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio Italiano dei Cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992; b) variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992.

Visto il decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197 recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5.7.1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19.12.1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, riguardante modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche di cui all'art. 2 del decreto-legge 3.5.91 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.91 n. 197;

Visto l'art. 9 del predetto decreto;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalità per le analisi statistiche dei dati aggregati di cui all'art. 5 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197;

Visto l'art. 3 del predetto decreto;

Considerata la necessità di apportare variazioni ed aggiornamenti alle specifiche di dettaglio degli "standards" informatici di cui all'allegato al decreto in data 7 luglio 1992, nonché agli standards tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'U.I.C. da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto in data 7 agosto 1992;

Considerata l'opportunità di modificare, per una determinata categoria di intermediari abilitati ed in relazione alle esigenze operative da questi manifestate, i termini per l'invio all'U.I.C. dei dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche stabiliti dal decreto in data 7 agosto 1992;

D E C R E T A

1. Standards e compatibilità informatiche dell'archivio unico

Le modifiche e le integrazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards informatici contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992 sono le seguenti:

Paragrafo1.2: Struttura "logica" del registro informatico

- I campi A32, D21 e D22 devono intendersi del tipo "C" (condizionato).

- Variazioni al "formato" dei campi:

campo A41 formato X(25);
campo Z0 formato X(69);
campo D31 formato X(25);
campo Z1 formato X(34);
campo Z2 formato X(35);
campo Z3 formato X(34);
campo F31 formato X(25);
campo Z5 formato X(91).

- Aggiunta di nuovi campi:

subito dopo il campo D44 inserire

D45 SESSO (1=maschile, 2=femminile) F X

subito dopo il campo E44 inserire

E45 SESSO (1=maschile, 2=femminile) F X

- La riga relativa al campo A22 va così modificata:

A22 FLAG/FRAZIONATA/MULTIPLA

(0=NO, 1=FRAZIONATA, 2=MULTIPLA) O X

- Il penultimo capoverso va sostituito con: "Le informazioni relative alle zone *D*, *E* ed *F* possono essere riferite a più soggetti (titolari di conto cointestato, delegati ad operare), quindi possono essere presenti più di una volta.".

Paragrafo1.3: Registrazione informazioni sulle operazioni

Le modalità di utilizzo del campo A22 sono le seguenti: "Indicare 1 se l'operazione è stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli, ecc.)".

Paragrafo1.6: Struttura fisica degli archivi

Al punto 8 l'espressione "uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI" va modificata in "uno nessuno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI".

Paragrafo1.7: Codifiche degli attributi

- Alla voce "CODICE INTERMEDIARIO" l'espressione "(censiti dall'U.I.C.)" riferita al codice 11 va sostituita con "(censiti e non dall'U.I.C.)".

- La voce "CODICE INTERMEDIARIO" va integrata con il valore "00 = CONSORZI O CENTRI DI SERVIZIO".

- Alla voce "TIPO DI REGISTRAZIONE" eliminare le righe riferite ai valori 24 e 27.

- Alla voce "TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE" aggiungere il valore "5 = altro"

Paragrafo1.10: Chiavi e funzioni di ricerca

Tra le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente eliminare quella relativa al "CODICE FISCALE" riguardante la "EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE".

Paragrafo1.13: Gestione delle operazioni frazionate

Le lunghezze relative ai campi "NUMERO OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO < 20.000.000" e "IMPORTO TOTALE OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO < 20.000.000" sono rispettivamente 9(9) e 9(15).

2. Standards tecnici degli archivi contenenti i dati aggregati da inoltrare all'U.I.C.

Le modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards tecnici di produzione mensile e di inoltro all'Ufficio Italiano dei Cambi da parte degli intermediari abilitati dei dati aggregati contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992, sono le seguenti:

Paragrafo1.4.2: Inoltro tramite floppy disk

- Il primo capoverso va sostituito con: "I dischetti da cinque pollici ed un quarto debbono essere formattati MS DOS a 360 Kb o 1,2 Mb; quelli da tre pollici e mezzo a 720 Kb o 1,44 Mb o 2.88 Mb".

Paragrafo1.5.2: Tracciato record dati

- Le posizioni dal numero 61 al numero 120 vanno modificate secondo il seguente schema:

POSIZ.

DESCRIZIONE DEL CAMPO

61-66

CAB comune interm. controp.

67-68

Provincia interm. controp.

69-83

Sommatoria importo

84-98

Sommatoria "di cui contanti"

99-104

Numero totale operazioni

105-109

Numero operazioni contanti

110-120

Spazi

restano invariate la configurazione e le caratteristiche dei campi suddetti.

Paragrafo1.5.3: Tracciato record di coda

- La configurazione del campo "NUMERO RECORDS INVIATI" è "1".

3. Variazione dei termini per l'inoltro dei dati aggregati all'U.I.C. per l'effettuazione di analisi statistiche.

Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati all'Ufficio Italiano dei Cambi, a partire da quelli relativi al mese di istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197, su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.

Roma, 30 dicembre 1995

IL MINISTRO: BARUCCI