Decreto del Ministro del Tesoro - 29.10.93

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1993, n. 266

Integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1991 relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1991, n. 303, contenente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari;

VISTA la Direttiva del Consiglio CEE n. 308 del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) costituito a Parigi a seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi maggiormente industrializzati del 14 e 15 luglio 1989;

RAVVISATA l'esigenza di integrare le modalità di attuazione del richiamato art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con riguardo ai rapporti intercreditizi internazionali, escluse le operazioni che comportano trasferimenti di disponibilità per conto della clientela;

SENTITO il parere del Comitato istituito ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 209538 in data 8.6.93 per la risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

RITENUTA l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

D E C R E T A

Il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1991 è così integrato.

1. Al paragrafo 2.5, dopo il primo periodo è inserito il seguente secondo periodo:

"Parimenti, gli obblighi non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra banche, altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia e banche o succursali situate all'estero.

In ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore, effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito (o da attribuire) dall'Ufficio Italiano dei Cambi, la data, la causale, il codice paese estero e l'importo dell'operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante."

Le modalità di utilizzo dei codici dei corrispondenti bancari esteri saranno precisate nelle note che saranno emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Al paragrafo 3, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente sesto periodo:

"Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dalle banche e dagli altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia con organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri ed uffici postali esteri, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti esteri attribuito (o da attribuire) dall'Ufficio Italiano dei Cambi, la data, il codice paese estero e, per le sole operazioni, la causale e l'importo."

Le modalità di utilizzo dei codici dei corrispondenti esteri saranno precisate nelle note che saranno emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Al paragrafo 4.1, alla fine del quinto periodo sono aggiunte le seguenti parole:

"o altro intermediario abilitato e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata."

4. Al paragrafo 4.1, dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti sesto e settimo periodo:

"Per l'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi dall'estero presso le banche e gli altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia, le complete generalità di chi effettua l'operazione e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita possono essere acquisite anche non in presenza di detti soggetti qualora i dati stessi siano stati rilevati da:

1) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi aderenti al Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (banche GAFI), ovvero da succursali situate in tali Paesi di banche nazionali e di banche GAFI;

2) succursali situate in Paesi non aderenti al GAFI di banche nazionali e di banche GAFI, a condizione che la banca casa madre dichiari di aderire, nell'esercizio dell'attività svolta presso quelle succursali, ai principi e alle cautele delle Raccomandazioni emanate dal GAFI;

3) Autorità Consolare, che vi provvede nelle forme d'uso.

L'avvenuta identificazione deve essere comprovata da idonea attestazione."

5. Il Ministro del Tesoro può sospendere le esenzioni di cui al punto 1 del presente decreto e disporre - anche ai fini dell'effettuazione delle analisi statistiche di cui all'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197 - l'identificazione di soggetti insediati in determinati paesi nonché la registrazione di specifiche categorie di rapporti ed operazioni.

6. Restano fermi gli obblighi di identificazione e registrazione per le operazioni compiute per conto della clientela come disciplinati dai decreti del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 e del 7 luglio 1992, nonché gli obblighi e gli adempimenti contenuti nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e in particolare quelli riguardanti la segnalazione delle operazioni sospette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

IL MINISTRO: BARUCCI