Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - 26 agosto 1998

Pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 204 del 2 settembre 1998


Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico.


IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;


Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dalI'art. 2, comma 1, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;


Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;


Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
 

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, recante modalità di acquisizione ed archiviazione dei dati, nonché standard e compatibilità informatiche da rispettare;


Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati;


Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;


Considerata l'esigenza di assicurare omogeneità di comportamento da parte degli intermediari in ordine alle modalità di registrazione dei dati nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991;


Considerato che per l'introduzione dell'euro quale nuova moneta di conto sono previste due fasi temporali distinte: la prima decorrente dal 1° gennaio 1999, la seconda dal 1° gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 197/1991, le registrazioni nell'archivio unico informatico, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1992, delle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2001, possono essere espresse sia in lire italiane che in euro.


2. Gli importi delle registrazioni nell'archivio unico informatico delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2002, saranno espressi soltanto in euro, anche quando le operazioni stesse siano state denominate in lire.


Art. 2.


Agli intermediari tenuti agli obblighi di registrazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 197/1991, con riferimento al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, è riconosciuta la facoltà di determinare la data di decorrenza delle nuove modalità di registrazione con le seguenti limitazioni:


la data di «passaggio all'euro» deve coincidere con l'inizio di un mese solare, non può essere precedente al 1° gennaio 1999 né successiva al 1° gennaio 2002;


a partire dalla stessa data di «passaggio all'euro» tutte le registrazioni, fatta eccezione delle sole variazioni di registrazioni precedenti, devono essere effettuate esprimendo l'importo in euro.


Art. 3.

Agli allegati tecnici ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 sono apportate le modifiche specificate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. Dette modifiche avranno effetto a decorrere dalle date stabilite nell'allegato stesso, in relazione alle scelte effettuate dai singoli intermediari circa l'introduzione dell'euro.


Roma, 26 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO A

PREMESSA
 

L'adozione dell'euro come valuta nazionale introduce alcuni elementi di novità che hanno un notevole impatto sull'«archivio unico informatico».

Al fine di armonizzare le modalità di transizione alla nuova unità di conto, contenendo i costi generali del «sistema», sono stabilite nuove regole di funzionamento che consentono di evitare interventi sulla struttura dell'«archivio» e permettono, al tempo stesso, di gestire correttamente tutti gli aspetti delle registrazioni.

1. DEFINIZIONI.
 

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, si definisce:


«periodo transitorio» quello ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e l'ultimo giorno del mese precedente a quello scelto da ciascun intermediario per il «passaggio all'euro» ai fini dell'archivio unico informatico.


In particolare le regole del «periodo transitorio» devono essere applicate a tutte le registrazioni aventi «data dell'operazione» (attributo A21) compresa nel lasso temporale come sopra definito;


«a regime» il periodo di tempo che inizia il 1° del mese scelto da ciascun intermediario per il «passaggio all'euro» ai fini dell'archivio unico informatico e comunque dal 1° gennaio 2002.


In particolare le regole del periodo «a regime» devono essere applicate a tutte le registrazioni aventi «data dell'operazione» (attributo A21) uguale o successiva a quella di effettivo «passaggio all'euro».


2. ARROTONDAMENTI E CONTROVALUTAZIONI.

Arrotondamenti
 

Le norme da adottare per le conversioni e gli arrotondamenti sono quelle stabilite dal Regolamento n. 1103/97 del Consiglio delI'Unione europea del 17 giugno 1997, articoli 4, 5 e 6.


Controvalutazione dall'euro in lire e da lire in euro:
 

il calcolo sarà basato sempre sul tasso di conversione tra l'euro e la lira stabilito negli appositi accordi comunitari;


controvalutazione delle divise paesi UEM in lire:
 

l'operazione mediante la quale sarà calcolato l'importo in lire consisterà nella doppia conversione divisa UEM/euro e euro/ lire da effettuarsi applicando sempre i tassi di conversione stabiliti negli appositi accordi comunitari e le regole di arrotondamento indicate nel citato Regolamento comunitario;


controvalutazione delle divise non UEM in lire:

il procedimento di calcolo dell'importo in lire dovrà prevedere la doppia conversione divisa non UEM/euro ed euro/lire, da effettuarsi, per la prima, utilizzando i cambi delle divise nei confronti dell'euro e, per la seconda, il tasso di conversione più volte menzionato; per gli arrotondamenti si applicano le regole riportate nel citato Regolamento comunitario;

controvalutazione delle divise non UEM in euro:

il calcolo sarà effettuato utilizzando i cambi delle divise nei confronti dell'euro; per gli arrotondamenti si applicano le regole riportate nel citato Regolamento comunitario.

3. VARIAZIONI ALLE REGOLE Dl REGISTRAZIONE.

3.1 Attributi

«importo totale dell'operazione» (B14) e «importo di cui contanti» (B15).

Nel periodo transitorio:

gli attributi conterranno gli importi espressi in unità di lire italiane determinati secondo l'opportuno schema di controvalutazione individuato nel paragrafo precedente;

anche in presenza di operazioni espresse ed eseguite in euro, gli importi da registrare, previa controvalutazione da euro in lire, continueranno ad essere indicati in unità di lire italiane.

A regime:

anche in presenza di operazioni eseguite in lire, gli importi da registrare, previa controvalutazione da lire in euro, saranno indicati in euro;

nel periodo in questione i due attributi B14 e B15 pur conservando la stessa lunghezza complessiva, cambieranno la loro configurazione in 9 (13V99) e saranno, cioè, campi numerici di 15 posizioni, le cui ultime due riservate ai decimali. Si precisa che non andranno inseriti separatori tra la parte intera e quella decimale e andranno sempre indicati due zeri a destra quando l'importo in euro non presenta decimali e uno zero a destra, a completamento, nell'eventualità che sia significativa la sola prima cifra decimale.

3.2 Attributo.

«Lire o divisa estera» (B11).

Periodo transitorio:

il valore 1 continuerà ad essere utilizzato per indicare che l'operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in lire;

il valore 2 non sarà più utilizzato salvo che nelle variazioni di registrazioni già presenti in archivio con tale valore;

il valore 5 indicherà che l'operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in euro.

Dovranno intendersi in euro anche le operazioni o i rapporti rispettivamente eseguite o espressi in una delle divise dei paesi rientranti nell'Unione Europea Monetaria (esclusa la lira); in caso di allargamento dell'Unione a nuovi paesi si dovrà estendere la regola alle rispettive divise, coerentemente con il principio suddetto, a partire dalla data ufficiale di decorrenza delle relative decisioni;

il valore 6 dovrà essere utilizzato per indicare che l'operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in una divisa estera diversa da quelle dei paesi rientranti nell' UEM;

A regime:

i valori 1, 2, 5 e 6 potranno figurare solo in variazioni di registrazioni relative ai periodi antecedenti;

il valore 7 fino a quando sarà consentito l'utilizzo delle divise nazionali dei paesi UEM indicherà che l'operazione è eseguita in una di dette divise; successivamente potrà figurare solo nelle variazioni di registrazioni già presenti in archivio con tale valore;

il valore 3 indicherà che l'operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in euro;

il valore 4 dovrà essere utilizzato per indicare che l'operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in una divisa diversa dall'euro.

Si ribadisce che dalla data di «passaggio all'euro», gli importi (attributi B14 e B15), dovranno essere valorizzati sempre in euro per tutte le registrazioni di nuove operazioni e/o rapporti per le quali l'attributo B11 ha valori pari a 3,4 o 7.

3.3 Attributo.

«Codice divisa» (B12).
 

Dall'inizio del periodo transitorio (1° gennaio 1999) in poi dovrà intendersi incluso nella tabella delle divise anche il codice UIC dell'euro (242).


Ai fini della compilazione del campo B12 si conferma il criterio della prevalenza nei casi in cui l'operazione da registrare sia composta da più movimenti in valute diverse.


Occorre tenere presente che nel periodo transitorio le divise dei paesi rientranti nell'UEM, esclusa la lira, saranno tutte assimilate all'euro e formeranno, in relazione alla determinazione della prevalenza, un unico ammontare.


Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1999 i codici divisa dei Paesi rientranti nell'UEM, esclusa la lira, non dovranno essere più utilizzati. Essi potranno figurare solo nelle variazioni di registrazioni riferite a periodi antecedenti.

4. ADEGUAMENTO FUNZIONI DI RICERCA E DI AGGREGAZIONE.

Gli intermediari tenuti a disporre di funzioni di ricerca e di aggregazione continueranno a garantire il corretto trattamento dei dati anche quando l'estrazione dovesse riguardare spazi temporali che comprendono porzioni del periodo attuale (fino al 31 dicembre 1998), del periodo transitorio e/o di quello «a regime».

5. MODIFICHE ALLE SEGNALAZIONI DEI DATI AGGREGATI.

Gli intermediari tenuti, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché in ottemperanza al decreto ministeriale 7 agosto 1992, all'invio all'UIC delle segnalazioni mensili aggregate, continueranno ad inviare i dati di cui trattasi espressi in lire per le operazioni poste in essere fino a tutto il mese che precede la data di «passaggio all'euro» inteso ai sensi del presente decreto (allegato A), e, comunque, fino all'invio relativo ai dati di dicembre 1998 (ultimo mese per il quale resta obbligatoria per tutti la tenuta dell'archivio unico informatico in lire).


A partire dalle operazioni relative al mese di «passaggio all'euro» i flussi di segnalazione dei dati aggregati saranno espressi nella nuova valuta.


Per quanto concerne i criteri di aggregazione si dovrà tener conto delle variazioni introdotte dal presente decreto, allegato A), nelle modalità di registrazione dei dati e, in modo particolare, della più articolata valorizzazione dell'attributo B11.