Comunicato Stampa del Ministero del Tesoro - 15.1.93

Al fine di una corretta applicazione del Decreto Ministeriale 19.12.1991 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 3.5.1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari, si forniscono i seguenti chiarimenti concordemente con l'Ufficio Italiano dei Cambi.

- Gli obblighi di identificazione e registrazione riguardano tutti gli intermediari abilitati e non, indicati nell'art. 2, comma 1°, punto 1 della Legge 197, compresi, quindi, gli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'apposito elenco presso l'Ufficio Italiano dei Cambi nonché quelli la cui attività è sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali (art. 8, comma 2 ter Legge 197/91). La cancellazione dall'elenco presso l'U.I.C., secondo quanto previsto al punto 10 della Circolare n. 1 del Ministero del Tesoro del 26.6.92, o dagli altri elenchi e/o albi comporta il venir meno di tutti gli obblighi previsti per gli intermediari dalla Legge 197;

- gli obblighi di identificazione e registrazione connessi ai conti, depositi o altri rapporti continuativi rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali vanno eseguiti soltanto in sede di accensione degli stessi;

- gli obblighi di identificazione e registrazione relativi ai depositi riguardano anche certificati di deposito ed altri titoli analoghi;

- gli stessi obblighi riguardano le singole operazioni - rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali - che comportano, a prescindere dalle modalità seguite, un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni ed incombono a carico dell'intermediario presso il quale avviene la suddetta trasmissione o movimentazione. Nel caso le suddette operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, gli obblighi incombono esclusivamente sugli intermediari bancari che provvedono a dare corso a tali operazioni; qualora, invece, l'operazione venga disposta con ordini di pagamento o accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi gravano sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario;

- gli intermediari con funzioni di capogruppo, o esercenti l'attività nei confronti del gruppo, che provvedono a regolare rapporti di debito e credito tra le società dello stesso gruppo attraverso movimenti scritturali che non danno luogo ad una effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, non sono tenuti agli obblighi di registrazione di cui all'art. 2;

- gli intermediari tenuti all'istituzione dell'archivio unico informatico possono avvalersi, per la tenuta e gestione dello stesso, anche di autonomi centri di servizio ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a loro carico.

Roma, 15 gennaio 1993