Decreto del Ministro del Tesoro - 7.7.92

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1992, n. 161

Riportiamo in questo documento le modifiche dei dl e circolari successive

 

Generalità

Decreto ministeriale concernente le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197

Visto il decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197 recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5.7.1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19.12.1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991,n. 197;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, come da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197, i soggetti indicati nell'art. 2 della citata legge n. 197/1991, di seguito denominati "intermediari", che, nell'esercizio delle attività istituzionali e indipendentemente dall'abilitazione di cui all'art. 4 della ripetuta legge 5.7.1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni, ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi.

Articolo 2

1. L'archivio informatico unico aziendale è formato e gestito a cura di ogni intermediario di cui all'art. 1.

2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni di seguito indicati:

a) la data dell'operazione. Per data dell'operazione si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso la dipendenza dell'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui l'intermediario acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;

b) la causale dell'operazione. Per causale si intende indicazione del tipo dell'operazione individuato, con i relativi codici, nelle note tecniche emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi;

c) l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. Tale importo deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell'operazione. Non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso soggetto. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate, nel controvalore in lire italiane, al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell'operazione. In ogni caso va conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;

d) le complete generalità, (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;

e) le complete generalità della persona fisica, ovvero, nel caso di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata;

f) il codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione per contanti e del soggetto per conto del quale tale operazione è effettuata.

3. Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, relativi ad ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, devono essere registrati nell'archivio unico.

4. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico, purché venga garantita la storicità dei dati medesimi e sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

Articolo 3

1. Relativamente agli ordini di pagamento o accreditamento, i dati e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente:

1) l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:

a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2 (ordinante);
b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo o paese estero) del beneficiario;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo;

2) l'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:

a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2 (beneficiario);
b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo) dell'ordinante;
c) l'intermediario (denominazione e localizzazione) presso il quale l'ordine è stato disposto.

2. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario incaricato, oltre a registrare le complete generalità del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalità di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di più intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

3. La disciplina del presente articolo non si applica alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19.12.1991.

Articolo 4

1. Le operazioni a valere su rapporti pluri-intestati vanno riferite a tutti gli intestatari, indipendentemente dal soggetto che esegue l'operazione, soggetto che deve essere comunque identificato.

2. Ai fini della registrazione di operazioni a valere su rapporti intestati ad una pluralità di soggetti, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. In caso contrario, devono essere indicati gli estremi identificativi di tutti i soggetti intestatari.

3. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai titoli di Stato, effettuate tra rapporti recanti l'identica intestazione, intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza dell'intermediario.

Articolo 5

1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell'individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19.12.1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell'attività in concreto svolta presso le singole dipendenze.

2. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un'unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo.

3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate

            valore scelto per controllo maggiore di  3.000. €

4. Sono escluse dagli obblighi di rilevazione delle operazioni frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19.12.1991, le operazioni di entrata della Tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

5. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari effettuano le aggregazioni ciascuno con riferimento al soggetto per il quale interviene.

Articolo 6

1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati, così come previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197, con le modalità che saranno precisate con proprio decreto dal Ministro del tesoro, nell'archivio unico aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a:

a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi;

b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi;

c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'Ufficio Italiano dei Cambi, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a lire 20 milioni che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19.12.1991, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico.

Articolo 7

1. Gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare per l'alimentazione e la gestione dell'archivio unico aziendale disciplinano i seguenti aspetti:

a) attributi (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione;
b) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo;
c) modalità di alimentazione dell'archivio unico;
d) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione "in linea" delle informazioni;
e) ordinamento dei dati;
f) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;
g) modalità di rettifica delle registrazioni errate;
h) criteri di sicurezza e di riservatezza;
i) modalità di certificazione delle procedure informatiche.

Articolo 8

1. Vanno realizzate le seguenti funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell'archivio unico aziendale:

a) ricerca di massa delle informazioni;
b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
d) ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le categorie di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Le funzioni di cui ai punti c) e d) devono essere realizzate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 9

1. Le specifiche di dettaglio degli "standards" informatici sono contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

Articolo 10

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 1992

IL MINISTRO

Standards Tecnici del Registro Informatico (Allegato al DM 7.7.92)

1.1 Aspetti generali

Vista la molteplicità di soggetti interessati dalla normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software), tenuto conto della diversità di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si è deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) Gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
4) la struttura logica e fisica degli archivi "FUORI LINEA", e le relative modalità di alimentazione e gestione;
5) alcuni aspetti già implicitamente fissati dalla normativa:

- tempi della registrazione;
- durata;
- modalità di alimentazione;

6) alcuni comportamenti in merito alle informazioni archiviate per il controllo delle operazioni frazionate;

7) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate:

visione di tutti gli attributi previsti dalla forma STANDARD", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);

8) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime limitate ai dati più recenti, obbligatorie solo per alcuni intermediari abilitati);

9) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di aggregazione; tali funzioni vanno approntate per fornire risposta a richieste di informazioni aggregate provenienti dalle varie autorità;

10) lo sviluppo di funzioni - meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni - di interrogazione delle anagrafi dei rapporti, tali da consentire la visualizzazione di:

- tutti i soggetti interessati od abilitati ad operare su uno specifico rapporto;
- tutti i rapporti riferibili ad uno stesso soggetto (conti personali, conti cointestati, conti su cui è delegato ad agire, ecc.).

11) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

In merito al punto 8 si è ritenuto utile differenziare alcuni aspetti tra i diversi tipi di intermediari; più in particolare è richiesto che particolari categorie di intermediari abilitati approntino funzioni interattive di ricerca delle informazioni, sui dati IN-LINEA, mediante una pluralità di chiavi di ricerca.

Accanto a questi requisiti sono state definite delle linee di tendenza, che hanno tenuto conto delle capacità dei moderni DBMS; per gli archivi "IN LINEA" si è ritenuta preferibile la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione, prevedendo l'inserimento in un unico archivio dei diversi tipi di soggetti.

1.2 Struttura "logica" del registro informatico

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata, meglio precisata nelle successive spiegazioni date per ogni singolo attributo, si riferisce solo alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento; per quanto attiene la registrazione delle informazioni relative ai rapporti continuativi instaurati, si rimanda allo specifico paragrafo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori-linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".


 

CAMPI  TRACCIATO MINISTERIALE

Descrizione dell'attributo Obbl/Fac./Cond Formato

A ) DATI DELL'OPERAZIONE

 

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

 

 

A01

CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE

 

 

 

A01.A TIPO INTERMEDIARIO

O

XX

 

A01.B CODICE INTERMEDIARIO

O

X(11)

A02

TIPO INFORMAZIONE

O

X

A03

IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE

O

X(20)

 

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE

 

 

A11

CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA

O

X(6)

A12

COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA

 

 

 

A12.A CODICE CAB COMUNE

O

X(6)

 

A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO

O

X(30)

 

A12.C SIGLA PROVINCIA

O

XX

 

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

 

 

A21

DATA DELL'OPERAZIONE (AAAAMMGG)

O

X(8)

A22

FLAG FRAZIONATA (0=NO;1=FRAZIONATA 2=MULTIPLA )

 d.m.t. 30-12-1992

O

X

A23

FLAG CONTANTI (0=NO;1=SI)

O

X

A24

CODICE CAUSALE ANALITICA

O

XXXX

A25

CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA U.I.C.)

F

XX

 

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE (ORD/DEST)

 

 

A31

CODICE INTERMEDIARIO

 

 

 

A31.A TIPO INTERMEDIARIO

C

XX

 

A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)

C

X(11)

A32

PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO

C

XXX

A33

COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

 

 

 

A33.A CODICE CAB

C

X(6)

 

A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO

C

X(30)

 

A33.C SIGLA PROVINCIA

C

XX

A34

DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

C

X(50)

 

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

 

 

A41

RAPPORTO                                                             d.m.t. 30-12-1992

F

X(25)

A42

FLAG 0=normale; 1=COINT.; 2=PERS.GIURID.

F

X

A43

TIPO LEGAME SOG. CHE HA AGITO X CONTO

F

X

 

DATI SULLA REGISTRAZIONE

 

 

A51

DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)

O

X(8)

A52

TIPO DI REGISTRAZIONE

 

 

 

A52.A OPERAZIONI/RAPPORTI

O

X

 

A52.B TIPO OPERAZIONE/TIPO RAPPORTO

O

X

A53

CONNESSIONE OPER. REGISTR. PIÙ VOLTE

C

X(12)

A54

STATO DELLA REGISTRAZIONE

 

 

 

A54.A CODICE STATO

O

X

 

A54.B DATA DELLA RET. (AAAAMMGG)

C

X(8)

 

A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE  MODIFICATA    d.m.t. 30-12-1992

C

X(20)

 

DATI SULL'IMPORTO

 

 

B11

LIRE (1) O DIVISA ESTERA (2)   Transitorio  (5) EURO (6) divisa  estera  REGIME  (3) euro   (4 ) Divisa diversa da euro      vedi D.M.T. 26 agosto 1998   

O

X

B12

CODICE DIVISA

O

XXX

B13

SEGNO MONETARIO

O

X

B14

IMPORTO TOTALE

O

9(15)

B15

IMPORTO "DI CUI CONTANTE"

C

9(15)

Z0

A DISPOSIZIONE            d.m.t. 30-12-1992

F

X(69)

D) DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO O PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA

 

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

 

 

A01

CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE

 

 

 

A01.A TIPO INTERMEDIARIO

O

XX

 

A01.B CODICE INTERMEDIARIO

O

X(11)

A02

TIPO INFORMAZIONE

O

X

A03

IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE

O

X(20)

C11

NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE

C

X(16)

 

COMPLETE GENERALITÀ

 

 

D11

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

O

X(70)

D13

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

O

XXX

D14

COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA

 

 

 

D14.A CODICE CAB COMUNE

C

X(6)

 

D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO

C

X(30)

 

D14.C SIGLA PROVINCIA

C

XX

D15

DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO

C

X(35)

D16

" " CAP DI RESIDENZA

F

X(5)

D17

CODICE FISCALE

C

X(16)

D18

DATA DI NASCITA PER. FIS. AAAAMMGG

O

X(8)

D19

COMUNE DI NASCITA

O

X(30)

 

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

 

 

D21

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA                         d.m.t. 30-12-1992

C

XXX

D22

RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA                         d.m.t. 30-12-1992

C

XXX

D23

SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC

F

XXX

 

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

 

 

D31

RAPPORTO                                                                       d.m.t. 30-12-1992

C

X(25)

D32

FLAG 0=normale; 1=COINT.; 2=PERS.GIURID.

C

X

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

 

 

D41

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

C

XX

D42

NUMERO " "

C

X(15)

D43

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

C

X(8)

D44

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

C

X(30)

D45

SESSO  1) MASCHIO  2)FEMMINA                                     d.m.t. 30-12-1992

C

X(1)

Z1

A DISPOSIZIONE                                                               d.m.t. 30-12-1992

F

X(34)

 


 

E) DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI;

 

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

 

 

A01

CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE

 

 

 

A01.A TIPO INTERMEDIARIO

O

XX

 

A01.B CODICE INTERMEDIARIO

O

X(11)

A02

TIPO INFORMAZIONE

O

X

A03

IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE

O

X(20)

C21

NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE

C

X(16)

 

COMPLETE GENERALITÀ

 

 

E11

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

C

X(70)

E13

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

C

XXX

E14

COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA

 

 

 

E14.A CODICE CAB COMUNE

C

X(6)

 

E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO

C

X(30)

 

E14.C SIGLA PROVINCIA

C

XX

E15

DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO

C

X(35)

E16

" " CAP DI RESIDENZA

F

X(5)

E17

CODICE FISCALE

C

X(16)

E18

DATA DI NASCITA PER. FIS. AAAAMMGG

C

X(8)

E19

COMUNE DI NASCITA

C

X(30)

Z2

A DISPOSIZIONE                                                            d.m.t. 30-12-1992

F

X(35)

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

 

 

E41

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

C

XX

E42

NUMERO " "

C

X(15)

E43

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

C

X(8)

E44

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

C

X(30)

D45

SESSO  1) MASCHIO  2)FEMMINA                                   d.m.t. 30-12-1992

C

X(1)

Z3

A DISPOSIZIONE

F

X(34)

 


 

F)  EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE (ORDINI DI PAG/ACCRED.)

 

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

 

 

A01

CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE

 

 

 

A01.A TIPO INTERMEDIARIO

O

XX

 

A01.B CODICE INTERMEDIARIO

O

X(11)

A02

TIPO INFORMAZIONE

O

X

A03

IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE

O

X(20)

C31

NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE

C

X(16)

 

GENERALITÀ

 

 

F11

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

C

X(70)

F13

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

C

XXX

F14

COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA

 

 

 

F14.A CODICE CAB

C

X(6)

 

F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO

C

X(30)

 

F14.C SIGLA PROVINCIA

C

XX

F15

DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO

C

X(35)

F16

" " CAP DI RESIDENZA

F

X(5)

Z4

A DISPOSIZIONE

F

X(63)

F31

RAPPORTO                                                                    d.m.t. 30-12-1992

C

X(25)

Z5

A DISPOSIZIONE                                                           d.m.t. 30-12-1992     

F

X(91)

 

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici ("X") vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici ("9") vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, cab, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

La registrazione è concettualmente sottodivisa in quattro raggruppamenti informativi:

A DATI DELL'OPERAZIONE, contenente tutte le informazioni riferite alla operazione posta in essere;

D DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE (in proprio o per conto del quale si è operato);

E DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI;

F DATI SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

Salvo quanto sarà precisato in merito alla struttura fisica stabilita per l'archivio fuori linea, non si è inteso dare lo specifico tracciato dell'archivio, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEBBONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Le informazioni relative alle zone *D* , *E*, ed *F* possono essere riferite a più soggetti (titolari di conto cointestato delegati ad operare), quindi possono essere presenti più di una volta. d.m.t. 30-12-1992

Limitatamente agli archivi in linea, l'adozione di una struttura "piatta" simile all'elenco fornito, basata su un disegno dati elementare (unico file, unica tavola), può essere adottata solo se non esistano casi di cointestazione, oppure l'intermediario disponga di anagrafi idonee ad "INTEGRARE", tramite il codice del rapporto, le registrazioni con i dati identificativi dei soggetti, alle diverse date di operazione, per tutto il periodo di conservazione previsto per il registro (10 anni).

1.3 Registrazione informazioni sulle operazioni

REGISTRAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI ESEGUITE

Informazioni da registrare nei diversi attributi

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alla OPERAZIONE; per quanto attiene agli altri tre gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo precedente costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico, pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo alla "zona operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati sull'operazione;
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
3 = dati sul soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione;
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo);

Informazioni sulla dipendenza

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.

- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

Caratteristiche dell'operazione

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22) Va indicato se l'operazione sia stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento.

A23) Va indicato se l'operazione comprenda movimento di contanti.

A24) Causale dell'operazione secondo la tabella U.I.C..

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

Dati sull'intermediario della controparte

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario, e nel caso che l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

A32) Va indicato il codice PAESE previsto dalla tabella UIC, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della PIAZZA dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza dell'intermediario residente eventualmente intervenuto nell'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/accredito da o su intermediari residenti.

- A33.A) Codice CAB del comune.

- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa ed in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

Dati sul rapporto movimentato

A41) Può essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente.

A42) Può essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questo tipo di registrazione l'attributo è facoltativo.

Dati sulla registrazione

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come "FRAZIONATE", un identico attributo di connessione.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di prec. registraz.
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).;
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

Dati sull'importo

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta dell'operazione (come da tabella divise UIC). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in lire di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al cliente.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio UIC del giorno precedente.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata "IN CONTANTI", espressa in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio U.I.C. del giorno precedente.

***

D-E-F) Contengono i dati anagrafici dei soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic. 91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21, C31 di connessione con le anagrafi.

D) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto cliente, anche se occasionale, dell'intermediario segnalante. In tali attributi, nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante, debbono essere indicati gli attributi riferiti all'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario, debbono essere indicati i dati riferiti al beneficiario.

E) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo se diversi da quelli indicati nel gruppo D. Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di legale rappresentante o soggetto "riconosciuto" come abilitato ad operare.

F) Ricomprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

C) In questi attributi vanno indicate le informazioni sui tre tipi di soggetti da rilevare che vanno comunque archiviate nell'archivio "REGISTRO", anche utilizzando la possibilità offerta dal decreto di dicembre 91, che consente la possibilità di prevedere un "puntamento" alle anagrafi (dei soggetti o dei rapporti) per le informazioni sui soggetti. Per quanto riguarda la presenza o meno degli attributi, l'obbligatorietà riguarda sia i dati riferiti al soggetto che ha operato "per conto" (se presente), sia i dati del "cliente" dell'intermediario.

C11-21-31) È l'attributo di identificazione univoca del soggetto e di connessione con l'eventuale archivio anagrafico (soggetti o rapporti) contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale, se richiesto dal tipo di registrazione.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

Complete generalità

D11-E11-F11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 è obbligatorio per gli ordini di pagamento/accreditamento in partenza e per quelli in arrivo dall'interno, va indicato ove disponibile per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 è sempre obbligatorio; l'attributo E11 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;          
- va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";                                                                             
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;                                                     
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;                                                                              
  - le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
  - l'eventuale natura giuridica ricompresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard
   (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
  - vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le
    effettive ragioni sociali;
  - vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13-E13-F13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto; D13 è sempre obbligatorio; E13 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto; F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

D14-E14-F14) Va indicato il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14 ed E14 sono attributi obbligatori in presenza di soggetti "residenti". F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato;

- A14.A) Codice CAB del comune.

- A14.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15-E15-F15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16-E16-F16) Va indicato il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicata nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E19.

Classificazione soggetto

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda presenza o assenza vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

Dati sul rapporto movimentato

D31-F31) Può essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 deve essere indicato se conosciuto il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Può essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

Estremi del documento di identificazione

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente. Più in particolare, gli attributi D41--D44 debbono essere presenti in caso di soggetto che ha agito per proprio conto; E14--E44, viceversa, debbono essere presenti nel caso che ci sia un soggetto che ha agito per conto terzi.

D41-E41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42-E42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

1.4 Registrazioni inform. sui rapporti continuativi

REGISTRAZIONE RIFERITE AI DATI DEI RAPPORTI CONTINUATIVI

Informazioni da registrare nei diversi attributi

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite alle accensioni, alle modifiche ed alle deleghe ad operare su rapporti continuativi.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alle informazioni di carattere generale (Dati dell'operazione); per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, basata come detto su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 1.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo alla "zona" operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati sull'operazione;
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
3 = dati sul soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione;
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici).

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

Informazioni sulla dipendenza

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.

- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

Caratteristiche dell'operazione

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52:

- data di apertura o di cessazione del rapporto;
- data di attivazione o cessazione della legale rappresentanza.

Dati sul rapporto movimentato

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Deve essere indicato se il rapporto si riferisca ad un conto cointestato o ad un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; l'attributo è obbligatorio.

A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questa registrazione l'attributo è obbligatorio.

Dati sulla registrazione

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di prec. registraz;
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

Dati sull'importo

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta del conto (come da tabella divise UIC).

***

D-E) Contengono i dati anagrafici sui soggetti che, per quanto previsto dal decreto dicembre 91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C21 di connessione con le anagrafi.

D) Ricomprende gli attributi riferiti al rapporto.

E) Ricomprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto legale rappresentante o abilitato ad operare sul rapporto.

C11) È l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto intestatario del rapporto, e di connessione con l'archivio anagrafico (dei clienti, dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto consentito dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale.

C21) È l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto legale rappresentante o delegato ad operare sul conto, e di connessione con l'archivio anagrafico (dei clienti o dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, possibile, o il codice fiscale.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

Complete generalità

D11-E11) Debbono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome, del rapporto e del soggetto; l'attributo E11 è obbligatorio solo in presenza di soggetto legale rappresentante o delegato ad operare; per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

D13-E13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del titolare del rapporto e di cittadinanza del legale rappresentante o di chi è delegato ad operare sul conto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

D14-E14) Va indicato il comune di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi è delegato ad operare; D14 ed E14 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".

- D/E14.A) Codice CAB del comune.

- D/E14.B) Descrizione in chiaro del comune.

- D/E14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15-E15) Va indicato l'indirizzo di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi è delegato ad operare; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".

D16-E16) Va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi è delegato ad operare.

D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E19.

Classificazione dei soggetti

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica (codifica B.I.) del detentore del conto; non deve mai mancare.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività economica (codifica B.I.) del detentore del conto; vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

Dati sul rapporto interessato

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Va utilizzato per indicare se trattasi di conto cointestato o di conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

Estremi del documento di identificazione

D41-E41) Va indicato secondo tabella, in ogni caso per quanto riguarda D41 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E41.

D42-E42) Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E42.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E43.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA), in ogni caso per quanto riguarda D44 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E44.

1.5 Rettifiche

Non è consentito rettificare le informazioni relative alle operazioni già inserite nel registro; qualora si manifesti la necessità di annullare o modificare delle registrazioni, bisognerà agire come di seguito descritto.

Annullamenti

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

horizontal rule

Modifiche

1 variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.

2 nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

horizontal rule

L'attributo A54.B, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

horizontal rule

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta:

1) produzione di una registrazione di "STORNO", identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

- Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;
- Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
- Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.

2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di "STORNO" e le registrazioni "SOSTITUTIVE" debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche ("svuotamento" archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard ("aggiornamento" della vecchia registrazione e inserimento a seguire della sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

1.6 Struttura fisica degli archivi

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) Il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio AZIENDALE ACCENTRATO; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione; le registrazioni relative alle operazioni e quelle relative ai rapporti continuativi possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.

Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.

2) gli attributi costituenti i sottoinsiemi *A* e *B* debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati di cui ai punti D, E ed F, come previsto dal decreto del 19 dicembre 91, possono essere inseriti in archivi anagrafici anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati attributi di connessione del tipo di quelli descritti ai punti *C* e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta al punto 1.2; in tale ipotesi l'integrabilità con i dati anagrafici (dei soggetti o dei rapporti) deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) i dati di cui ai punti C, D, E ed F (dati sui soggetti) possono essere inseriti in archivi fisici a parte, correlati all'archivio "operazioni" (struttura gerarchica o relazionale);

5) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in un archivio IN-LINEA; per tale archivio particolari categorie di intermediari abilitati debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva.

6) è consentito lo scarico OFF-LINE dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di ricerca e aggregazione;

7) lo scarico OFF-LINE deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni);

8) la struttura logica dell'archivio FUORI-LINEA deve rispecchiare quella definita per l'archivio IN-LINEA; per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA RECORD: 350
- LUNGHEZZA BLOCCO: 350 ===> 6650
- STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per le diverse zone informative come descritto AL PUNTO 1.2
- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

REGISTRAZIONE OPERAZIONI:

ogni registrazione deve comporsi di:

- un record "OPERAZIONE" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), ovvero uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = *3*);
- uno o nessun  
O PIU’ (d.m.t. 30-12-1992)record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE = 4); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con tipo informazione *3*;
- uno, nessuno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

REGISTRAZIONE RAPPORTI CONTINUATIVI:

ogni registrazione deve comporsi di:

- un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- uno o più record sul RAPPORTO INTERESSATO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
- uno o nessun record SUL SOGGETTO LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte, è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) - la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate;

10) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela.

1.7 Codifiche degli attributi

Codifiche

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, ed implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

Valori previsti per il primo sottoattributo (A01.A A31.A) in base all'articolo 2 comma 1 della L.197 del 5-7-1991:

00 = CONSORZI O CENTRI  DI SERVIZIO  d.m.t. 30-12-1992
01 = UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (compresi gli uffici postali); (lettera A)
02 = ENTI CREDITIZI - per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI, comprensivo del  codice di controllo; (lettera B)
03 = SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; (lettera C)
04 = SOCIETÀ COMMISSIONARIE AMMESSE AGLI ANTIRECINTI; (lettera D)
05 = AGENTI DI CAMBIO (lettera E);
06 = SOCIETÀ AUTORIZZATE AL COLLOCAMENTO A DOMICILIO DI VALORI MOBILIARI (lettera F);
07 = SOCIETÀ DI ESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE (lettera G);
08 = SOCIETÀ FIDUCIARIE (lettera H);
09 = IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI (lettera I);
10 = SOCIETÀ MONTE TITOLI S.P.A. (lettera L)
11 = INTERMEDIARI FINANZIARI (censiti  e
non censiti dall'U.I.C.); (lettera M)
12 = AZIENDE DI CREDITO ESTERE, limitatamente all'attributo A31. Nella codifica degli intermediari esteri deve essere utilizzato il codice assegnato dall'U.I.C.; per le aziende di credito estere non codificate dall'U.I.C., oltre al tipo intermediario ed al codice paese, in alternativa al codice U.I.C., va indicata la denominazione per esteso.

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per gli enti creditizi italiani ed esteri, deve essere utilizzato il Codice Fiscale o, per le sole persone fisiche, la PARTITA IVA.

Cab Comune (Attributi A12.A, A33.A, D14.A, E14.A e F14.A):

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come da tabella.

Codice causale analitica (Attributo A24):

Il codice previsto dalla tabella U.I.C.

Codice voce (causale sintetica UIC) (A25)

È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono:

15 Trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore ex art. 1 Legge 197;
20 Incassi, Versamenti, Accrediti;
25 Pagamenti, Prelevamenti, Addebiti;
30 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario del beneficiario);
35 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario dell'ordinante);
40 Vendita di valuta;
45 Acquisto di valuta;
55 Emissione di assegni circolari e titoli similari, assegni turistici, vaglia;
60 Versamenti di denaro contante al di sotto di 20 milioni;
                                      
76) Versamenti di denaro contante al di sotto di 20 milioni; Circ 20 -10-2000
65 Prelevamenti di denaro contante " " " " "
                                      
77) Prelevamenti di denaro contante " " " " " Circ 20 -10-2000
90 Altre operazioni (Avere);
95 Altre operazioni (Dare).

Tipo di registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisca a rapporti continuativi (valore "2") oppure si riferisca ad operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore "1"); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di operazione o di rapporto continuativo. I valori previsti sono i seguenti:

10 = registr. operazione;
11 = registr. bonifico in partenza;
12 = registr. bonifico in arrivo;
13 = registr. operazione senza identificazione del soggetto operante;
14 registrazione non completa (Cessata utilizzazione valido fo al giugno 1993)
18 ricezione di disponibilità a mezzo ordine di accreditamento (new)
19 dazione di disponibilità a mezzo ordine di pagamento(new)
21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
24 = nuova legale rappresentanza;
25 = rapporto di delega ad operare su conto;
26 = cessazione rapporto;
27 = cessazione legale rappresentanza;
28 = cessazione delega;
31= variazione anagrafica  ( prima della variazione )vedi circolare  19 maggio 1993
32= variazione anagrafica  (dopo  della variazione )vedi circolare  19 maggio 1993
35 =  apertura  di altro rapporto continuativo per migrazione da
36= chiusura rapporto per migrazione
45=attivazione rapporto  cambio coordinate
46 =Chiusura rapporto per variazione coordinate);

 

 

Codice Paese (Attributi A32, D13, E13, F13):

Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.; si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

Tipo legame del presentatore (Attributo A43):

L'attributo descrive il tipo di legame esistente tra l'operante (ad. es. il detentore del conto), e chi ha agito per conto; i valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dall'operante;
1 = legale rappresentante (persone giuridiche);
2 = contestatario
3 = delegato;
4 = dipendente
5) altro

Codice divisa (Attributo B12):

Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.

Sottogruppo di attività economica (Attributo D21):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei sottogruppi di attività economica della Banca d'Italia.

Rami/gruppi di attività economica (Attributo D22):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attività economica della Banca d'Italia. In merito si ricorda che, come indicato dalla tabella precedente, solo per alcuni sottogruppi di attività economica è previsto il dettaglio del "RAMO/GRUPPO".

Settorizzazione sintetica UIC (Attributo D23):

È una tabella sintetica i cui valori sono determinabili in maniera univoca dal contenuto dei due attributi precedentemente descritti: i valori previsti sono:

100 Amministrazioni pubbliche;
200 Imprese di assicurazione;
301 Altre istituzioni di credito;
302 Finanziarie;
401 Commercio all'ingrosso;
402 Commercio al minuto;
500 Servizi;
600 Altri.

Per la determinazione dei valori, sulla base dei due attributi descritti in precedenza, viene di seguito fornita la relativa tabella di raccordo.

SOTTOGRUPPO

GRUPPO/RAMO

SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC

100-142

non previsto

100

200-220

" "

200

300-329

" "

301

340-347

" "

302

348-351

" "

301

352-354

" "

302

400-450

000-610

600

400-450

611-619

401

400-450

620-620

600

400-450

630-630

401

400-450

641-656

402

400-450

660-984

500

500-999

non previsto o 000-999

600

Natura conto (Attributi A42 e D32):

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

0 = Conto personale;
1 = Conto cointestato;
2 = Conto intest. a pers. giuridica;

Tipo del documento presentato (Attributi D41 e E41):

01 = Carta di identità;
02 = Patente di guida;
03 = Passaporto;
04 = Porto d'armi;
05 = Tessera postale;
06 = Altro.

1.8 Chiave di identificazione e Qualificatori

Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni operazione registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e, al limite, con l'attributo A54.A/B (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO, ecc.).

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Qualificatori

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione o dei soggetti in essa intervenuti; essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, apertura conto, ecc.);
- se il cliente abbia utilizzato un conto cointestato o un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica;
- il tipo di legame tra il soggetto che ha agito "per conto" ed il soggetto per conto del quale si è agito;
- se l'operazione riguardi LIRE o DIVISA ESTERA.

1.9 Ordinamento

ORDINAMENTO

Per quanto attiene l'ordinamento delle informazioni, vanno disciplinati tre diversi aspetti:

1) ordinamento delle operazioni della parte del registro "ON-LINE";
2) ordinamento della parte del registro scaricata su archivi OFF-LINE;
3) ordinamento dei dati aggregati da inoltrare all'U.I.C.

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In merito al primo punto si è stabilito quanto segue:

- qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di intermediari abilitati;

- gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

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Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, la messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;

- i supporti magnetici prodotti debbono contenere TUTTE le operazioni REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;

- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI-LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di operazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;

- all'interno di ogni archivio le operazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

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In merito al terzo punto si rimanda a quanto previsto dagli appositi standards.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per gli intermediari di maggiori dimensioni, e limitatamente alle registrazioni conservate "IN-LINEA", sono previste particolari chiavi di ricerca interattiva.

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Per quanto riguarda le funzioni di ricerca, ritornando a quanto accennato negli Aspetti Generali, va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standards;

- tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti TRE tipologie di informazioni sui soggetti, anche ripetitive, (operante, controparte, soggetto che ha operato per conto ovvero, intestatario del conto, legale rappresentante od eventualmente, soggetto abilitato ad operare);

- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni.

Per facilitare ricerche di questa tipologia, può essere adottata la struttura descritta al punto 4 del paragrafo sulla struttura fisica degli archivi.

horizontal rule

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati "storici" che sugli archivi in linea, debbono agire su tutti gli attributi e sottoattributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che: abbiano quel particolare valore su un attributo e quel particolare valore su quell'altro attributo. Per ogni singola ricerca, quindi, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati dell'operazione e di uno dei soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, inoltre, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di operazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più (max 15) attributi.

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia gli attributi previsti nella zona "DATI OPERAZIONE" che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura "STANDARDIZZATA" degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo ACCENTRATO delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

***

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca "interattiva", l'approntamento di tali funzioni, è richiesto obbligatoriamente per tutti gli intermediari abilitati che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

* IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
* PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO
SOGGETTO CLIENTE/OPERAT. OCCASIONALE:
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
*
CODICE FISCALE
EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE
:
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
* CODICE FISCALE
SOGGETTO CHE HA OPERATO PER CONTO (delegato):
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
* CODICE FISCALE

***

Sono inoltre richieste funzioni di evidenziazione di tutti i soggetti connessi ad uno specifico rapporto continuativo e, viceversa, di tutti i rapporti (intestatario, cointestatario, legale rappresentante, delegato ad operare, ecc.) riferibili ad uno specifico soggetto. Tali funzioni di utilità possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche di gestione dei rapporti.

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate; la richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora "in essere"; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti connessi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. È preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che gli intermediari abilitati basino le ricerche interattive su più di una anagrafe, con conseguente necessità di eseguire più di una transazione per ottenere una risposta completa.

1.11 Funzione di aggregazione

Come già accennato, per consentire agli intermediari di fornire risposta alle richieste provenienti dalle varie autorità, qualora riferite ad una aggregazione dei dati, si richiede che gli intermediari interessati approntino delle funzioni guidate di aggregazione dei dati contenuti nel registro; tali funzioni debbono agire sia sugli archivi in linea che fuori linea.

Le richieste potranno riguardare tutte le registrazioni di un periodo oppure un preciso sottoinsieme delle operazioni registrate; a tale scopo le funzioni di aggregazione potranno essere realizzate in sincronia con le funzioni di ricerca;

Per tali funzioni, agli attributi previsti dalla struttura logica vanno aggiunti due ulteriori attributi numerici, indicanti il numero di operazioni componenti l'aggregazione ed il numero di operazioni componenti l'aggregazione eseguite per contanti.

Gli attributi da cumulare, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi ("TOTALE" e "DI CUI CONTANTI").

Gli attributi per i quali può essere richiesta l'aggregazione sono tutti quelli previsti dalla struttura logica, ad esclusione, ovviamente, del codice dell'intermediario mittente e degli importi.

Il risultato dell'aggregazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Il codice dell'intermediario;
- gli attributi per uguaglianza dei quali si è richiesta l'aggregazione;
- il segno monetario;
- i quattro totali ricavati.

Per quanto attiene la produzione di dati aggregati da inoltrare periodicamente all'U.I.C., si rimanda a specifici "standards" prodotti separatamente.

N.B. Le registrazioni di operazioni riferite a più di un soggetto per conto del quale si è operato (conti cointestati), qualora l'aggregazione sia eseguita per attributi riferiti ai citati soggetti, vanno considerate ripartendo in parti uguali l'importo tra i diversi soggetti.

1.12 Modalità di acquisizione e durata delle registrazioni

Modalità di alimentazione

Il registro informatico può essere alimentato con le seguenti modalità:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure;
- con transazioni interattive o elaborazioni periodiche, dagli archivi di controllo dei casi di frazionamento. In merito a queste registrazioni si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse "logicamente" dall'apposito attributo.

Non è consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

Tempi

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione o, per le imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi. Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto di conto.

La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di estinzione del rapporto.

1.13 Gestione delle operazioni frazionate

OPERAZIONI FRAZIONATE

Non sono previsti specifici STANDARDS INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; le modalità di gestione di tali archivi sono totalmente demandate agli intermediari interessati. In questo documento vengono solamente definiti alcuni aspetti che saranno richiamati nel decreto statistico previsto dalla L.197.

Per esigenze connesse alle attività di indagine statistica previste dalla citata legge, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha necessità di conoscere, nella maniera più completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

Per questo obiettivo, oltre alla aggregazione delle registrazioni riguardanti le operazioni di importo superiore a 20 milioni, è richiesta agli intermediari interessati l'alimentazione di un archivio periodico, da fondere insieme alle informazioni aggregate delle operazioni contenute nel registro per l'inoltro all'UIC, contenente i dati delle operazioni in contanti, di piccolo importo, acquisite in archivi informatici e non rientrate in casi di frazionamento. Tale alimentazione può essere eseguita al momento dello svuotamento, per decorrenza degli 8 giorni, dell'archivio provvisorio di controllo delle frazionate.

La struttura delle informazioni aggregate richieste è la seguente:

PERIODO DI RIFERIMENTO (AAAAMM)

X(6)

CODICE INTERMEDIARIO

X(13)

CODICE DIPENDENZA

X(6)

CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA

X(6)

SIGLA DELLA PROVINCIA DELLA DIPENDENZA

XX

VOCE (CAUSALE SINTETICA) (valori 60 O 65)

XX

SEGNO (DARE/AVERE)

X

LIRE/VALUTA

X

NUMERO OPER. IN CONTANTE DI IMPORTO < 20.000.000

9(9)

IMPORTO TOTALE         "                      "                "

9(15)

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro all'U.I.C., e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standards relativi al decreto sulle "ANALISI STATISTICHE".

1.14 Documentazione del sistema informatico

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, una esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate.

Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli "STANDARDS INFORMATICI";
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.